Inviato da: Francesco il September 19, 2005 at 12:15:55:
Per quanto possa sembrare assurdo ecco
l'estratto della Legge Regionale afferente
il "campeggio libero":
L.R. 3 maggio 1985, n. 59. - Disciplina dei
complessi ricettivi campeggistici.
omissis
Art. 5. (Campeggio libero ed isolato). Il
sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti
minimi di carattere igienico/sanitario
di sicurezza e di tutela dell'ambiente, puņ
autorizzare al singolo utente il campeggio
libero ed isolato su zone
determinate e per periodi limitati comunque non
superiori ai quindici giorni.
omissis
Art. 25. (Sanzioni). A chiunque contravvenga
alle disposizioni della presente legge, ferma
restando l'osservanza
dell'intera normativa vigente, si applicano da
parte del comune territorialmente competente, le
seguenti sanzioni
amministrative:
omissis
g) in caso di campeggio non autorizzato ai sensi
del precedente articolo 5, il pagamento di una
somma da L. 60.000 a
L. 300.000.