L.R. 5 agosto 1998 nr. 32 - Disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco


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Inviato da: Francesco il September 19, 2005 at 12:13:46:

Camminando per boschi soprattutto in questi
giorni mi è capitato di notare comportamenti
decisamente scorretti ed illegali adottati, in
particolare, dai cercatori di funghi.
Per costoro ecco la legge che disciplina (E
SANZIONA) la raccolta dei prodotti del
sottobosco:

Regione: Lazio - L.R. 5 agosto 1998, n. 32.


Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei
spontanei e di altri prodotti del sottobosco.


Capo I


Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri
prodotti del sottobosco.

Art. 1

Finalità.


1. Con la presente legge la Regione disciplina
la raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla L. 23
agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 10,
quarto comma, della L. 27
dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del
sottobosco, al fine di tutelare la
conservazione e l'incremento del patrimonio
naturale regionale e la salute
pubblica.


Art. 2

Ambito di applicazione.


1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla
presente legge sono:

a) funghi epigei spontanei;

b) fragole;

c) asparagi selvatici;

d) bacche di mirto;

e) bacche di ginepro;

f) lamponi;

g) mirtilli;

h) corbezzoli.

Art. 3

Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi
epigei spontanei commestibili è determinata
complessivamente in tre chilogrammi, salvo che
il raccolto sia costituito da un
unico esemplare o da un solo cespo di funghi
concresciuti.


2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari
fungini immaturi o troppo piccoli sono
stabilite le seguenti dimensioni minime del
diametro del carpoforo:

a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;

b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino)
cm. 4;

c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;

d) Macrolepiota procera e simili (mazza di
tamburo) cm. 5;

e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;

f) Russula virescens (verdone) cm. 4.


Per tutte le altre specie la dimensione minima è
determinata in cm. 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere
superati se il raccolto è costituito da un solo
cespo
di funghi concresciuti.


4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è
vietata la raccolta della Amanita caesarea allo
stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo
universale privo di lacerazione naturale e
spontanea.


5. La raccolta di funghi epigei spontanei non
commestibili è consentita solo per scopi
didattici e
scientifici nel limite giornaliero di cinque
esemplari per singola specie o varietà.

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui
all'articolo 2, è consentita la raccolta
giornaliera entro i seguenti limiti per persona:


a) asparagi selvatici Kg. 1,000; b) bacche di
ginepro kg. 0,200; c) bacche di mirto Kg.
0,200; d) corbezzoli Kg. 2,000; e) fragole Kg.
1,000; f) lamponi Kg. 1,000; g)
mirtilli Kg. 1,000.

Art. 4


Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei
spontanei.


1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è
subordinata al possesso di un apposito tesserino
regionale di autorizzazione, rilasciato dalla
Provincia, che abilita a tale attività
sull'intero territorio regionale. La Provincia
delega ai comuni il rilascio del tesserino.


2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e
distribuito dall'Assessorato regionale
competente
in materia di agricoltura entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ha validità quinquennale
decorrente dalla data di rilascio.


3. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva regionale;

b) data di rilascio;

c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

d) indicazione della qualifica di raccoglitore
(dilettante ovvero professionale).

4. Il tesserino è personale e non cedibile e può
essere rilasciato a persone non minori di anni
quattordici.


Chiunque sia in possesso di più di un tesserino
è perseguibile ai sensi di legge. In caso di
sottrazione, smarrimento o deterioramento, il
titolare, per ottenere il
duplicato del tesserino, deve rivolgersi
all'ente competente, dimostrando di
aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta
perdita alla autorità di pubblica sicurezza.


5. La domanda di rilascio del tesserino,
presentata all'ente competente su apposito
modulo, deve
essere corredata di:


a) attestazione di frequenza di un corso di
formazione micologica della durata minima di
dodici ore
svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali
(USL), dagli enti locali, dalle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale e da enti pubblici o
privati, sulla base di uno schema unico di
programma approvato dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta degli
Assessori regionali competenti;

b) due foto formato tessera, di cui una
autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del
contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo
quanto disposto dall'articolo 6.

6. L'attestazione di frequenza di cui al comma
5, lettera a), non è richiesta per i laureati in
scienze naturali, agrarie e forestali, in
biologia e per i micologi.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 5, l'ente competente
provvede al rilascio del tesserino ovvero alla
comunicazione della reiezione della domanda.


8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a
mezzo di apposizione di visto, dietro
presentazione
all'ente competente di domanda, su apposito
modulo, con allegata copia della
ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5, salvo
quanto disposto dall'articolo 6.


9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al
rinnovo del tesserino può accertare, durante il
periodo di validità dello stesso, che persistano
i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento
della
qualifica di raccoglitore professionale di cui
all'articolo 6.

10. Ciascuna Provincia determina annualmente,
con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni
della settimana in cui è
possibile effettuare la raccolta, salvo quanto
disposto dall'articolo 6.

11. Ai minori di anni quattordici è consentita
la raccolta, purché accompagnati da persona
munita
di tesserino. I funghi raccolti dal minore
concorrono a formare il quantitativo
procapite giornaliero di raccolta consentito.


12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del
contributo annuale di cui all'articolo 5 devono
essere esibiti, su richiesta, agli organi
preposti alla vigilanza.

Art. 5


Contributo annuale per la raccolta dei funghi
epigei spontanei.

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei
sono tenuti al versamento, su conto corrente
postale, di
un contributo annuale di lire 50 mila a favore
dell'ente preposto al rilascio
del tesserino regionale di autorizzazione, quale
rimborso per le spese sostenute
dall'ente medesimo.

2. Il versamento, nonché il periodo di validità
annuale del contributo di cui al comma 1, è da
riferirsi alla data di rilascio ovvero di
rinnovo del tesserino regionale di
autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto
qualora non si eserciti l'attività di raccolta
dei
funghi durante l'anno.


3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino
regionale di autorizzazione destina le
entrate di cui al comma 1, anche a copertura
delle spese sostenute dai soggetti
di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e
lo svolgimento dei corsi di
formazione micologica che si tengono nel proprio
ambito territoriale.

Art. 6

Raccoglitori professionali. Agevolazioni.


1. Ai residenti nella Regione che effettuino la
raccolta di funghi epigei spontanei al fine di
integrare il reddito normalmente percepito e che
appartengano alle categorie di
cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di
raccoglitore professionale.


2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Giunta
regionale
determina, con provvedimento da pubblicarsi sul
BUR, i criteri per accertare le
condizioni di interesse economico necessarie ai
fini del riconoscimento della
qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può
essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore
professionale sono:

a) coltivatori diretti a qualunque titolo;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso
del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso
civico
e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.


4. Ai raccoglitori professionali sono accordate
le seguenti agevolazioni:

a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni
giorno della settimana;

b) deroga al limite
quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del
triplo della quantità di cui
all'articolo 3, comma 1;

c) esenzione dal pagamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5;

d) possibilità di costituire, subordinatamente
alla autorizzazione di cui al comma 5, aree
delimitate da apposite tabelle ove la raccolta
dei funghi a fini economici è
consentita, in via esclusiva, senza limitazioni
quantitative e temporali.

5. La Provincia può autorizzare, previo parere
della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, sentiti i Comuni e le Comunità
montane interessati, la
costituzione delle aree di cui al comma 4,
lettera d), per una quota di
territorio provinciale classificato montano non
superiore, in via sperimentale,
al 5 per cento, dietro presentazione di domanda
corredata di un piano di
conduzione silvo-colturale dei terreni
interessati, al fine di garantire il
mantenimento delle condizioni di equilibrio
idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema.
L'autorizzazione, valida per un periodo di
sei anni e rinnovabile alla scadenza, è
preferibilmente rilasciata ai
raccoglitori professionali residenti nei Comuni
in cui è localizzata l'area da
delimitare per la raccolta riservata dei funghi
a fini economici.


6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma
4, i raccoglitori professionali devono corredare
la
domanda di rilascio ovvero di rinnovo del
tesserino regionale di autorizzazione,
oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:


a) documentazione comprovante l'appartenenza ad
una delle categorie di cui al comma 3;


b) copia della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno precedente.


7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività
di raccolta dei funghi epigei spontanei nei
territori classificati montani, può determinare,
previo parere dei Comuni e
delle Comunità montane interessati, le zone
ricomprese in detti territori ove la
raccolta è consentita ai soli residenti con le
agevolazioni di cui al comma 4,
lettere b) e c).

Art. 7

Autorizzazioni straordinarie.


1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del
tesserino regionale di autorizzazione sono
rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai
sensi dell'articolo 4, comma 1,
autorizzazioni straordinarie nominative,
gratuite e giornaliere, in numero non superiore
a cinque per ciascun anno solare, valide per la
raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero
territorio regionale esclusivamente in compagnia
di soggetti muniti di
tesserino.


2. I residenti in altre Regioni possono
richiedere, un'autorizzazione annuale valida per
la
raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero
territorio regionale. Per
ottenere l'autorizzazione di cui al presente
comma, deve essere presentata
apposita domanda, corredata dalla documentazione
di cui all'articolo 4, comma 5,
ad una delle amministrazioni provinciali della
Regione.

Art. 8


Autorizzazioni speciali.


1. Il Presidente della Giunta regionale, per
comprovati motivi scientifici o didattici,
sentita
la commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, può rilasciare
autorizzazioni speciali nominative, a titolo
gratuito, valevoli su tutto il
territorio regionale, per la raccolta di funghi
epigei spontanei. Tali
autorizzazioni hanno validità per un periodo non
superiore ad un anno e sono
rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e
riserve naturali l'autorizzazione
è rilasciata dall'ente gestore, sentita la
commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12.


2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1
possono essere rilasciate ad associazioni
micologiche
di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende
USL e ad istituti scolastici ed
organismi scientifici, in occasione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni
di particolare interesse micologico e
naturalistico.


3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni
speciali i soggetti di cui al comma 2 devono
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
all'Assessorato regionale
competente in materia di agricoltura, ovvero
all'ente di gestione del parco o
della riserva naturale, apposita domanda
corredata da un calendario ufficiale
delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.


4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari
delle autorizzazioni speciali di cui al presente
articolo devono documentare le attività e gli
studi effettuati.


5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente
articolo possono essere revocate dallo stesso
organo
che le ha rilasciate in caso di accertata
irregolarità.


Art. 9


Modalità di raccolta.


1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e
degli altri prodotti del sottobosco è vietata
durante
le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a
un'ora prima della levata del
sole.


2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e
degli altri prodotti del sottobosco è vietato
l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possano danneggiare lo stato
umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.


3. È vietato calpestare, danneggiare e
distruggere la flora fungina anche delle specie
non
commestibili.


4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte
le caratteristiche morfologiche atte a
consentire
la sicura determinazione della specie.


È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire
sommariamente i funghi all'atto della raccolta e
di
riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed
aerati atti a consentire la
dispersione delle spore.


È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di
plastica per tutti i prodotti del sottobosco.


5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche
a fini di commercio, della cotica superficiale
del terreno, salvo che per opere di
regolamentazione delle acque, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità e per le pratiche
colturali, fermo restando l'obbligo
dell'integrale ripristino dello stato dei
luoghi.

Art. 10

Divieti di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e
degli altri prodotti del sottobosco è vietata:


a) nelle riserve naturali integrali regionali;


b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve
naturali regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione;


c) nelle aree specificamente interdette dalla
Giunta regionale, su proposta degli enti locali
interessati e sentita la commissione tecnico-
consultiva di cui all'articolo 12,
per motivi silvo-colturali ovvero perché
ritenute di particolare valore
naturalistico o scientifico;


d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e
riserve naturali statali, salvo diverse
disposizioni dei competenti organismi di
gestione.


2. La raccolta è altresì vietata nei giardini,
nei parchi privati per tutta la loro estensione,
e
nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo per un raggio di
almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.


3. È vietato inoltre raccogliere i funghi e gli
altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane
a
verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal
margine delle strade di
viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate
da ex discariche e nelle zone
industriali.


Art. 11


Limitazioni temporali.


1. La Giunta regionale, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su
richiesta delle Province, dei Comuni e delle
Comunità montane, può disporre
limitazioni temporali, per periodi definiti e
consecutivi, alla raccolta dei
funghi epigei spontanei e degli altri prodotti
del sottobosco nelle zone in cui
possono manifestarsi nell'ecosistema
modificazioni sfavorevoli dei fattori
biotici ed abiotici che regolano la reciprocità
dei rapporti biologici tra le
diverse componenti floristiche del sistema
interessato.


2. La Giunta regionale può vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie
fungine dichiarate in pericolo di estinzione
dalla commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su
segnalazione degli enti locali,
degli istituti scientifici universitari e delle
associazioni micologiche di
rilevanza nazionale o regionale.


Art. 12

Commissione tecnico-consultiva.

1. È istituita una commissione tecnico-
consultiva per la tutela dei funghi epigei
spontanei e degli altri prodotti del sottobosco.
La commissione dura in carica quattro anni ed è
composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia
di agricoltura, o un suo delegato, che la
presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia
di ambiente, o un suo delegato;

c) due docenti universitari esperti in materie
naturalistiche e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle associazioni
micologiche di rilevanza regionale;

f) due responsabili degli ispettorati micologici
di cui all'articolo 13.

2. La commissione è nominata con decreto del
Presidente della Giunta La nomina dei componenti
di cui al comma 1, lettere d) ed e), è
effettuata sulla base di una terna di nominativi
designati, entro quindici giorni dalla
richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed
associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito
alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine
a specifiche iniziative regionali di ricerca,
studio ed

informazione inerenti i prodotti disciplinati
dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica
ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del
sottobosco disciplinati dalla presente legge,
avvalendosi dei settori dell'amministrazione
regionale competenti in materia di agricoltura.


Art. 13

Ispettorati micologici.

1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro
di controllo micologico pubblico denominato
ispettorato micologico, con funzioni, tra
l'altro, di informazione, identificazione e
controllo dei funghi per prevenire fenomeni di
intossicazione, nonché di supporto tecnico agli
ospedali in caso di intossicazione.

2. Gli ispettorati micologici sono istituiti
utilizzando strutture già operanti e personale
già dipendente delle aziende USL.

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi,
tramite apposita convenzione, ed escludendo in
ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro
dipendente, della collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale per lo svolgimento delle funzioni di
riconoscimento delle specie fungine destinate
all'autoconsumo e per altre attività.


Art. 14

Corsi di formazione.

1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane,
le aziende USL, le associazioni micologiche di
rilevanza nazionale o regionale e gli enti
pubblici o privati organizzano e svolgono,
nell'ambito della programmazione regionale in
materia di formazione professionale, corsi di
formazione micologica finalizzati al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma
5, lettera a), ovvero corsi per il conseguimento
dell'attestato di micologo secondo i criteri e
le modalità di cui al decreto del Ministero
della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in
vista della assegnazione di personale agli
ispettorati micologici.

2.

Art. 15

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge è demandata al personale del Corpo
forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanità dell'Arma dei
carabinieri, alle guardie venatorie provinciali,
agli organi di polizia urbana e rurale, agli
operatori professionali di vigilanza ed
ispezione delle aziende USL, alle guardie
giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali,
alle guardie giurate volontarie ed agli uffici
di sanità marittima, aerea e di confine
terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai
compiti di vigilanza, devono possedere i
requisiti di cui

all'articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, ed essere riconosciute dal
Prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la
vigilanza viene svolta con il coordinamento
degli enti di gestione.


Art. 16

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui
al presente capo, salve le sanzioni più severe
eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:

a) da lire 100 mila a lire 200 mila per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il
contributo annuale di cui all'articolo 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai
limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da lire 100 mila a lire 300 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni
della settimana diversi da quelli stabiliti
dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma
10;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di
divieto ai sensi dello articolo 11;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree
riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

c) da lire 200 mila a lire 600 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il
prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree
vietate a norma dell'articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle
modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la
raccolta riservata dei funghi a fini economici
senza regolare autorizzazione;

d) da lire 50 mila a lire 100 mila per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente
capo non espressamente sanzionate.

2. La mancata od inadeguata applicazione del
piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma
5, la

cessione o l'affitto comunque denominati
dell'area tabellata a raccolta riservata od il
mancato rispetto delle altre disposizioni
eventualmente contenute nell'autorizzazione
rilasciata dalla Provincia, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 600 mila a lire 1 milione 200
mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al
presente capo, fermo restando l'obbligo della
denuncia all'autorità giudiziaria per i reati
previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano
gli estremi, comporta altresì la confisca del
prodotto raccolto che deve essere consegnato ad
enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai
soggetti titolari delle aree tabellate a
raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto
nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui
al comma 1, lettera c), nn. 2 e 3,
l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è
sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente capo e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni contenute nella L. 24
novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 5 luglio
1994, n. 30.

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di
cui al comma 1, lettera c), nn. 2 e 3, viene
apposta annotazione sintetica sul tesserino
regionale di autorizzazione.




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